Sez. 5, Sentenza n. 5041 del 13/03/2015 (Rv. 634670 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Condizioni - Ente ecclesiastico - Immobile destinato ad attività alberghiera - Spettanza del beneficio - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è prevista a condizione che gli immobili - appartenenti ai soggetti di cui all'art. 87 (ora 73), comma 1, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività ivi contemplate, tra le quali quelle indicate nel richiamato art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione o di culto, cioè dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana) e, pertanto, non spetta in relazione ad un immobile, appartenente ad un ente religioso, destinato ad attività alberghiera o ad assistenza di pellegrini.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 7, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)