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Sez. 3, Sentenza n. 6536 del 11/06/1993 (Rv. 482761 - 01)

Competenza civile - Continenza di cause | Condizioni e requisiti - Causa di merito instaurata a seguito del provvedimento d'urgenza - Causa di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a conclusione dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare imposti con il provvedimento d'urgenza - Continenza di cause - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482761-01

Competenza civile - Continenza di cause

La continenza postula che tra le cause fra identici soggetti, pendenti contemporaneamente dinanzi a giudici diversi, esista non soltanto una differenza quantitativa di "petitum" ma anche identità di causa "petendi". Tale identità non sussiste tra la causa di merito instaurata a seguito del provvedimento di urgenza, che trova il suo fondamento nel diritto fatto valere nella richiesta della tutela immediata, e quella di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a conclusione dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare imposti con il provvedimento di urgenza, ai sensi dell'art. 614 cod. proc. civ., che concerne la legittimità delle spese effettuate in sede esecutiva ed il diritto a ripeterle della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 701

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)