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Sez. U, Sentenza n. 10935 del 20/10/1995 (Rv. 494302 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI | Causa di separazione tra coniugi pendente aventi a giudice italiano - Causa di divorzio pendente tra le stesse parti aventi a giudice inglese - Ininfluenza ai fini della giurisdizione del giudice italiano..
Stato
decisa il 1995-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494302-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI

Attesa l'inapplicabilità, in materia di stato e capacità delle persone, della Convenzione di Bruxelles, firmata il 27 settembre 1968 e resa esecutiva in Italia con la legge n. 804 del 1971, la pendenza innanzi al giudice inglese di una causa di divorzio non esclude la giurisdizione italiana sulla causa di separazione personale tra i medesimi coniugi, in quanto tra i due giudizi non esiste alcun rapporto di litispendenza o di continenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 39, Tratt. Internaz. 27/09/1968, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)