Sez. 1, Sentenza n. 38043 del 27/10/2006 Cc. (dep. 20/11/2006) Rv. 235167 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Condizioni - Estinzione del reato ex art. 445 cod.proc.pen. - Rapporto di specialità tra fattispecie - Esclusione - Ambito differenziato di applicazione della declaratoria di estinzione del reato - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di esecuzione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
La disposizione di cui all'art. 445 cod. proc. pen. che dispone le condizioni per l'estinzione del reato all'esito della sentenza di patteggiamento della pena non presenta caratteri di specialità rispetto a quella di cui all'art. 167 cod. pen., relativa all'estinzione del reato in conseguenza del provvedimento di sospensione condizionale della pena, essendo l'ambito di applicazione delle due discipline del tutto differenziato. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione, anche dopo avere escluso la sussistenza delle condizioni necessarie per dichiarare l'estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen., deve accertare la eventuale ricorrenza degli elementi per la declaratoria di estinzione secondo quanto previsto dagli artt. 165 cod. pen e seguenti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)