Sez. 1, Sentenza n. 32801 del 07/07/2005 Cc. (dep. 30/08/2005) Rv. 232301 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - estinzione del reato | Effetto estintivo di cui all'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen. - Accertamento giudiziale - Necessità - Competenza del giudice dell'esecuzione - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - estinzione del reato
In tema di applicazione della pena su richiesta, è illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigetti la richiesta di estinzione del reato, formulata per la decorrenza del termine di cui all'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto spetta al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., accertare e dichiarare l'estinzione del reato qualora sussistano i presupposti previsti dal suddetto art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., azionando, a tal fine, tutti gli accertamenti necessari nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 666, comma quinto, cod. proc. pen.(v. Corte cost. sent. n. 107 del 1998).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)