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Sez. 2, Sentenza n. 2391 del 21/07/1971 (Rv. 353339 - 01)

DONAZIONE - REMUNERATORIA - CONCETTO - PREMIO DI FERRAGOSTO PER I LAVORATORI METALMECCANICI - ESCLUSIONE DEL CARATTERE DI DONAZIONE REMUNERATORIA.*
Stato
decisa il 1971-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353339-01

DONAZIONE - REMUNERATORIA - CONCETTO - PREMIO DI FERRAGOSTO PER I LAVORATORI METALMECCANICI - ESCLUSIONE DEL CARATTERE DI DONAZIONE REMUNERATORIA.*

A norma dell'art 770, comma primo, cod civ, si ha donazione remuneratoria quando l'attribuzione del bene, cui ci si determina spontaneamente e non in adempimento di un Obbligo giuridico, e suggerita dallo intento di ricompensare taluno per determinati lavori o servizi prestati, cosi da non avere carattere di corrispettivo giuridico della prestazione ricevuta. Se, invece, l'attribuzione del bene si attua a causa della prestazione ricevuta e non a motivo di essa, in quanto ci si era obbligati a quella determinata prestazione (e, quindi, in adempimento di un Obbligo giuridico) e non gia per spontanea Determinazione, la connessione giuridica tra le due reciproche prestazioni (attivita di lavorò remunerazione) esclude che l'atto di attribuzione di una determinata somma possa configurarsi come donazione remuneratoria, dal momento che essa ha un evidente carattere di onerosita. (nella specie, il giudice del merito aveva escluso che il 'premio di ferragostò, corrisposto a lavoratori metalmeccanici, costituisse una donazione remuneratoria, ritenendo percio che lo stesso incidesse nel calcolo dell'entita della tredicesima mensilita, prevista dall'art 20 contratto collettivo metalmeccanici del 12 febbraio 1963, in importo 'ragguagliato all'intera retribuzione di fatto percepità' e cio avendo motivatamente accertato che, nel caso, il datore di lavoro aveva assunto l'Obbligo di corrispondere detto 'premiò a tutti i suoi dipendenti, a conclusione di trattative con gli stessi intercorse per un aumento di retribuzione. La Corte di Cassazione ha respinto il motivo di ricorso proposto contro tale decisione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 770, Contr. Coll. 12/02/1963 num. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)