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Sez. 2, Sentenza n. 1218 del 05/04/1975 (Rv. 374661 - 01)

DONAZIONE - RIMUNERATORIA - PER SPECIALE REMUNERAZIONE - CAUSA - ANIMUS DONANDI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374661-01

DONAZIONE - RIMUNERATORIA - PER SPECIALE REMUNERAZIONE - CAUSA - ANIMUS DONANDI - ESCLUSIONE.*

Nella previsione del secondo comma dell'art 770 cod civ, l'intento di compensare taluno per i servizi resi e di rispettare l'uso che consiglia di effettuare una liberalita in determinate occasioni (variabili da luogo a luogo e di tempo in tempo) fa si che l'attribuzione, pur in assenza di un Obbligo (anche se non coercibile perche non giuridico), non sia del tutto libera e spontanea e che la sua causa non sia quella di arricchire il donatario, bensi quella di agire secondo il costume vigente. (V 2391/71, mass n 353339).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 770

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)