Sez. 2, Sentenza n. 1218 del 05/04/1975 (Rv. 374661 - 01)
DONAZIONE - RIMUNERATORIA - PER SPECIALE REMUNERAZIONE - CAUSA - ANIMUS DONANDI - ESCLUSIONE.*
DONAZIONE - RIMUNERATORIA - PER SPECIALE REMUNERAZIONE - CAUSA - ANIMUS DONANDI - ESCLUSIONE.*
Nella previsione del secondo comma dell'art 770 cod civ, l'intento di compensare taluno per i servizi resi e di rispettare l'uso che consiglia di effettuare una liberalita in determinate occasioni (variabili da luogo a luogo e di tempo in tempo) fa si che l'attribuzione, pur in assenza di un Obbligo (anche se non coercibile perche non giuridico), non sia del tutto libera e spontanea e che la sua causa non sia quella di arricchire il donatario, bensi quella di agire secondo il costume vigente. (V 2391/71, mass n 353339).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 770
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)