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Sez. 4, Sentenza n. 2135 del 03/12/1980 Ud. (dep. 11/03/1981) Rv. 148017 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - RESPONSABILITA IN TEMA DI EVENTO COLPOSO - INESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO CON LO INFORTUNATO - IRRILEVANZA - CONDOTTA COLPOSA DELLA VITTIMA - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148017-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - RESPONSABILITA IN TEMA DI EVENTO COLPOSO - INESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO CON LO INFORTUNATO - IRRILEVANZA - CONDOTTA COLPOSA DELLA VITTIMA - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA.*

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro la responsabilita della persona, che ha l'Obbligo di adottare i provvedimenti necessari a tutelare la integrita dei lavoratori, non ha come indispensabile presupposto un rapporto di dipendenza tra quella persona e la vittima dell'infortunio. Per cui, sussistendo la colposa omissione delle opportune cautele da parte della persona obbligata ad adottarle, l'eventuale condotta colposa dell'infortunato non interrompe il nesso di causalita, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art 41 cod pen.*

Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)