Sez. 5, Sentenza n. 82 del 08/10/1982 Ud. (dep. 07/01/1983) Rv. 156790 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - RESPONSABILITÀ COLPOSA - INESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO CON L'INFORTUNATO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - RESPONSABILITÀ COLPOSA - INESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO CON L'INFORTUNATO - IRRILEVANZA.*
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità della persona che ha l'Obbligo di adottare i provvedimenti necessari a tutelare l'integrità dei lavoratori non ha come necessario presupposto un rapporto di dipendenza tra quella persona e la vittima dell'infortunio. (Conf mass n 148017, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)