Sez. 1, Sentenza n. 26678 del 12/04/2013 Cc. (dep. 19/06/2013) Rv. 256044 - 01
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Rinvio facoltativo - Richiesto da madre di prole di età inferiore a tre anni - Presupposti - Prova dell'affidamento del minore all'istante - Necessità - Esclusione - Ragione.
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE
Il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni richiede esclusivamente la prova della nascita del figlio ed un giudizio prognostico in ordine alla sussistenza del concreto pericolo di commissione di delitti ma non impone alcun onere a carico della madre istante di provare l'affidamento del minore ad essa stessa; la circostanza dell'affidamento del minore a persone diverse dalla madre è, infatti, considerata espressamente dal comma terzo dell'art. 147 cod. pen. come una delle possibili cause di revoca del beneficio e l'onere della sua dimostrazione incombe sul p.m.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)