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Sez. 1, Sentenza n. 46730 del 18/10/2011 Cc. (dep. 19/12/2011) Rv. 251414 - 01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Grave infermità fisica - Rifiuto di sottoporsi a trattamenti chirurgici potenzialmente risolutivi - Differimento della pena ex art. 147 cod. pen. - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251414-01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE

I trattamenti sanitari nei confronti del detenuto, ed in specie quelli chirurgici, sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Costituzione art. 32, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)