Sez. 1, Sentenza n. 12158 del 21/12/1990 (Rv. 470282 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - COMPETENZA DEL GIUDICE STRANIERO - SENTENZA DI DIVORZIO EMESSA DA GIUDICE STRANIERO NEI CONFRONTI DI CITTADINO ITALIANO - COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE STRANIERO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - RESIDENZA EFFETTIVA DEL CITTADINO ITALIANO NELLO STATO STRANIERO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - COMPETENZA DEL GIUDICE STRANIERO - SENTENZA DI DIVORZIO EMESSA DA GIUDICE STRANIERO NEI CONFRONTI DI CITTADINO ITALIANO - COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE STRANIERO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - RESIDENZA EFFETTIVA DEL CITTADINO ITALIANO NELLO STATO STRANIERO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Il criterio della residenza nello stato del convenuto straniero, previsto dall'art. 4 n. 1 cod. proc. civ., nell'ambito dei principi sulla Competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano, cui si richiama l'art. 797 n. 1 dello stesso codice, ai fini della delibazione della sentenza straniera, è utilizzabile solo con riferimento alla reale situazione di fatto e non ad elementi presuntivi ovvero ad una "fictio iuris". (nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che non sussistesse il suddetto criterio di collegamento, in quanto la notifica della domanda di divorzio era stata effettuata in Brasile nei confronti di una cittadina italiana con il rito degli irreperibili, dopo ricerche svolte in un luogo ove la medesima non risiedeva più). (V 5292/85, mass n 442556; (V 6152/78, mass n 395978).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)