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Sez. U, Sentenza n. 5292 del 28/10/1985 (Rv. 442556 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - GIUDIZIO DI DIVORZIO TRA CONIUGI STRANIERI CHE ABBIANO CONTRATTO MATRIMONIO ALL'ESTERO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI - RESIDENZA IN ITALIA DELL'ATTORE E DEL CONVENUTO.*
Stato
decisa il 1985-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442556-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - GIUDIZIO DI DIVORZIO TRA CONIUGI STRANIERI CHE ABBIANO CONTRATTO MATRIMONIO ALL'ESTERO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI - RESIDENZA IN ITALIA DELL'ATTORE E DEL CONVENUTO.*

Con riguardo al giudizio di divorzio, vertente fra coniugi stranieri che abbiano contratto matrimonio all'estero, la sussistenza o meno della giurisdizione del giudice italiano, in difetto di diversa previsione contenuta nei trattati internazionali, deve essere riscontrata secondo i criteri di collegamento di cui all'art. 4 cod. proc. civ., restando invece esclusa l'applicabilità delle Disposizioni dell'art. 4 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, che operano soltanto sul diverso piano dell'individuazione del giudice territorialmente competente. La suddetta giurisdizione, pertanto, va affermata quando, oltre al coniuge attore, anche il coniuge convenuto abbia residenza in Italia, tenendo conto che tale residenza, da accertarsi secondo la "lex fori", sussiste ove le consuetudini di vita e di lavoro nel territorio nazionale (sommate ed aggregate in un quadro d'insieme se si svolgano in sedi diverse di detto territorio nazionale) presentino connotati di netta prevalenza rispetto ad eventuali ritorni in territorio estero. (nella specie, trattavasi di matrimonio contratto in atene, da cittadini greci, con il rito della Chiesa ortodossa orientale. Le Sezioni Unite della suprema Corte, affermando la giurisdizione del giudice italiano in applicazione del principio di cui sopra, hanno altresì ritenuto l'irrilevanza, al fine della giurisdizione, della circostanza che il matrimonio fosse stato celebrato con detto rito e non trascritto nei registri italiani dello stato civile). (V 2126/74, mass n 370442).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)