Sez. U, Sentenza n. 3314 del 30/10/1974 (Rv. 371836 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - CONTROVERSIE IN TEMA DI VALUTAZIONE - ERRORES IN PROCEDENDO VERIFICATESI NEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DEDUCIBILITA NEL GIUDIZIO DINANZI ALL'AGO - ESCLUSIONE - LIMITI - DECISIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE AFFERMANTE LA PROPONIBILITA DELL'APPELLO DA PARTE DELL'UFFICIO TRIBUTARIO E RIFORMANTE IN PEIUS L'ACCERTAMENTO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - CONTROVERSIE IN TEMA DI VALUTAZIONE - ERRORES IN PROCEDENDO VERIFICATESI NEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DEDUCIBILITA NEL GIUDIZIO DINANZI ALL'AGO - ESCLUSIONE - LIMITI - DECISIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE AFFERMANTE LA PROPONIBILITA DELL'APPELLO DA PARTE DELL'UFFICIO TRIBUTARIO E RIFORMANTE IN PEIUS L'ACCERTAMENTO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Anche in ordine alle controversie in tema di valutazione, regolate dall'art 29 del RDL 7 agosto 1936 n 1639, deve escludersi, in base al principio dell'autonomia della giurisdizione delle commissioni tributarie, che il procedimento giudiziario di cui al terzo comma della citata norma, possa configurarsi come una prosecuzione di quello svolto dinanzi alle anzidette commissioni e che dinanzi al giudice ordinario possano farsi valere gli errores in procedendo verificatisi in questo ultimo procedimento, salvo che si tratti di quei vizi processuali i quali abbiano comportato l'inesistenza giuridica del procedimento stesso, ovvero la lesione dei diritti soggettivi del contribuente aventi natura sostanziale e insorti nella fase amministrativa di accertamento, anteriore al procedimento contenzioso. Pertanto, l'errore commesso dalla commissione provinciale, in una controversia di valutazione, nel ritenere proponibile l'appello proposto dall' ufficio tributario e nel riformare in peius l'accertamento, costituendo un vizio attinente alla regolarita del procedimento e non gia una lesione del diritto soggettivo del contribuente di essere tassato in conformita dei criteri stabiliti dalla legge, puo essere fatto valere soltanto con il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 111 cost.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)