Sez. 1, Sentenza n. 2444 del 27/04/1979 (Rv. 398758 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - GIUDIZIO DAVANTI ALLE COMMISSIONI E GIUDIZIO DAVANTI ALL'AGO: RAPPORTI - AUTONOMIA - QUESTIONI SULLA REGOLARITA DEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLE COMMISSIONI E SUL MERITO DELLE LORO PRONUNCE - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE - CARATTERE DI GRAVAME - CONFIGURABILITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - GIUDIZIO DAVANTI ALLE COMMISSIONI E GIUDIZIO DAVANTI ALL'AGO: RAPPORTI - AUTONOMIA - QUESTIONI SULLA REGOLARITA DEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLE COMMISSIONI E SUL MERITO DELLE LORO PRONUNCE - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE - CARATTERE DI GRAVAME - CONFIGURABILITA.*
Fino alla riforma del contenzioso tributario (DPR 26 ottobre 1972 n 636) i due ordini di difesa giurisdizionale concessi al contribuente sono sempre stati distinti e autonomi, non solo sotto l'aspetto formale, ma anche sotto quello sostanziale. Ne consegue che l'Azione giudiziaria proposta dinanzi al tribunale dopo il procedimento davanti alle commissioni tributarie non costituisce un mezzo di impugnazione, sia pure a rescissione limitata, della pronuncia resa dalla commissione, ma ha ad oggetto l'esistenza o meno dell'obbligazione tributaria, senza che possano essere messi in discussione la regolarita del procedimento svoltosi dinanzi alla commissione e il merito della sua pronuncia, salvo che nel caso di inesistenza delle decisioni o di lesioni di diritto sostanziale per le parti in quanto la questione sostanziale decisa dalle commissioni sia del tutto preclusa all'esame dell'autorita giudiziaria ordinaria, ovvero si rifletta sulle posizioni delle parti nella fase amministrativa di accertamento anteriore al procedimento contenzioso tributario. Carattere di gravame in senso proprio ha solo il ricorso per Cassazione ex art 111 Costituzione avverso la decisione della commissione centrale. (Conf 4250/77, mass n 387877; (Conf 3466/77, mass n 387035; (Conf 40/75, mass n 373165; (Conf 3314/74, mass n 371836).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)