Sez. 1, Sentenza n. 17476 del 21/03/2001 Cc. (dep. 02/05/2001) Rv. 218724 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Sentenza del g.i.p. di non luogo a procedere per insussistenza del fatto - Abnormità - Fondamento.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
È abnorme la sentenza di non luogo a procedere emessa dal g.i.p. con la formula "perché il fatto non sussiste", a fronte di richiesta di archiviazione della notizia di reato, in quanto la pronuncia del giudice nel merito presuppone l'esercizio dell'azione penale ad opera del P.M., che è escluso dalla richiesta di archiviazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)