Sez. 5, Sentenza n. 1694 del 14/04/1999 Cc. (dep. 18/05/1999) Rv. 213207 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI | Mancato accoglimento da parte del GIP della richiesta di archiviazione - Udienza camerale - Richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM - Provvedimento di restituzione degli atti al PM - Abnormità - Fondamento.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI
La richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal PM dopo lo svolgimento dell'ulteriore attività di indagine indicata dal GIP ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., comporta la implicita revoca della precedente richiesta di archiviazione. Il GIP pertanto, una volta investito della suddetta richiesta di rinvio a giudizio, ha unicamente la alternativa tra la pronunzia di sentenza di non luogo a procedere e la emissione del decreto che dispone il giudizio; ha pertanto carattere di abnormità, essendo stata ormai esercitata la azione penale, tanto la pronuncia di archiviazione, quanto un provvedimento, reso all'esito della udienza preliminare, che disponga la restituzione degli atti al PM, in quanto esso comporterebbe una inammissibile regressione del procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 424 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)