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Sez. 2, Sentenza n. 3241 del 10/10/1975 (Rv. 377354 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - SANITA DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - SCARICHI INDUSTRIALI - STABILIMENTI INDUSTRIALI - FUMI, GAS, POLVERI OD ESALAZIONI PERICOLOSE - IMPIANTI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI - OBBLIGO EX LEGGE N 615 DEL 1966 - PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - INAPPLICABILITA DELLA LEGGE N 615 DEL 1966.*
Stato
decisa il 1975-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377354-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - SANITA DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - SCARICHI INDUSTRIALI - STABILIMENTI INDUSTRIALI - FUMI, GAS, POLVERI OD ESALAZIONI PERICOLOSE - IMPIANTI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI - OBBLIGO EX LEGGE N 615 DEL 1966 - PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - INAPPLICABILITA DELLA LEGGE N 615 DEL 1966.*

La legge 13 luglio 1966, n 615, la quale, all'art 20, stabilisce che tutti gli stabilimenti industriali devono possedere impianti, istallazioni o dispositivi tali da contenere entro i piu ristretti limiti che il progresso tecnico consenta, le emissioni di fumi, gas, polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possono contribuire all'inquinamento atmosferico, non concerne la materia delle immissioni, cui si riferisce l'art 844 cod civ, ne, piu in generale, quella dei rapporti privatistici di vicinato, come risulta dalle finalita di detta disciplina, quale traspare dal riferimento alla tutela della 'salute pubblicĂ  e, in particolare, alla prevenzione dello inquinamento atmosferico.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 615 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)