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Sez. 2, Sentenza n. 2062 del 28/03/1980 (Rv. 405715 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE - ATTIVITA INQUINANTI NON RICONDUCIBILI NELL'AMBITO DI OPERATIVITA DELL'ART 844 COD CIV - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1980-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405715-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE - ATTIVITA INQUINANTI NON RICONDUCIBILI NELL'AMBITO DI OPERATIVITA DELL'ART 844 COD CIV - DISCIPLINA APPLICABILE.*

La legge 13 luglio 1966, n 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, disciplina comportamenti i quali prescindono da qualsiasi collegamento con la proprieta fondiaria, e vengono presi in considerazione in se e per se, nell'interesse collettivo alla salvaguardia della salute in generale, e non per stabilire, caso per caso, i limiti di equilibrio nell'utilizzazione della proprieta fondiaria. Ne consegue che, in materia di conflitti tra fondi vicini, i comportamenti dannosi che non rientrano nelle previsioni della disciplina delle immissioni, di cui all'art 844 cod civ, possono trovare la loro sanzione in quella dell'illecito aquiliano, nella quale acquistano rilievo tutti gli elementi di prevedibilita concreta che impongono di risarcire il danno derivante dal proprio comportamento colposo, ma non nella disciplina della citata legge antinquinamento, che ha una diversa sfera di operativita. (Conf 3241/75, mass n 377354).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)