Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21990 del 11/09/2018 (Rv. 650081 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Sanzioni per violazione delle norme sui limiti temporali di guida degli automezzi - Opposizione - Competenza del tribunale - Esclusione - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
Per quanto la previsione di limiti temporali nella guida di automezzi, contenuta negli artt. 6 e 7 Reg. CEE n. 3820/85, sia finalizzata a ragioni, oltre che di sicurezza dei trasporti su strada, anche di tutela dei lavoratori del settore, tuttavia il superamento di quei limiti è previsto e punito come illecito amministrativo dall'art. 174 del codice della strada approvato con d.lgs. n. 285 del 1992, ossia da un testo normativo in materia di circolazione stradale; pertanto, questa essendo la materia regolata dalla norma che prevede l'illecito, non può trovare applicazione la deroga in favore del tribunale - prevista dall'art. 22 bis, comma 2, lett. a), l. n. 689 del 1981 (aggiunto dall'art. 98 d.lgs. n. 507 del 1999) "quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di tutela del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro" - alla generale competenza del giudice di pace in materia di opposizioni ai sensi dell'art. 22 della stessa legge.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 174, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 98 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 20/12/1985 num. 3820
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)