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Sez. 1, Sentenza n. 5977 del 18/03/2005 (Rv. 580827 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Sanzioni per violazione delle norme sui limiti temporali di guida degli automezzi - Opposizione - Competenza del tribunale - Esclusione - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580827-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

Per quanto la previsione di limiti temporali nella guida di automezzi, contenuta negli artt. 6 e 7 Reg. CEE n. 3820/85, sia finalizzata a ragioni, oltre che di sicurezza dei trasporti su strada, anche di tutela dei lavoratori del settore, tuttavia il superamento di quei limiti è previsto e punito come illecito amministrativo dall'art. 174 del codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ossia da un testo normativo in materia di circolazione stradale; pertanto, questa essendo la materia regolata dalla norma che prevede l'illecito, non può trovare applicazione la deroga in favore del tribunale - prevista dall'art. 22 bis, comma secondo, lett. a), legge n. 689 del 1981 (aggiunto dall'art. 98 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507) "quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di tutela del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro" - alla generale competenza del giudice di pace in materia di opposizioni ai sensi dell'art. 22 della stessa legge.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 174, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)