Sez. 1, Sentenza n. 10898 del 05/05/2010 (Rv. 613345 - 01)
COMUNE - PERSONALE - IN GENERE | Trattamento economico del personale comunale adibito alla custodia delle case mandamentali - Rimborso dovuto dall'amministrazione penitenziaria al Comune - Configurabilità - Condizioni.
COMUNE - PERSONALE - IN GENERE
Il rimborso per il trattamento economico del personale comunale adibito alla funzione di custodia delle case mandamentali, richiesto dal Comune nei confronti dell'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 469, applicabile "ratione temporis", è dovuto non solo per il periodo di effettivo espletamento del servizio di custodia dei detenuti, in aggiunta o in sostituzione della polizia penitenziaria, ma per tutta la durata del distacco dei dipendenti comunali, finalizzato all'espletamento del servizio di custodia della casa mandamentale, sia essa in attività o meno (nella specie, perché inagibile e quindi in ristrutturazione).
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 469, Legge 03/08/1999 num. 265 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)