Sez. 3, Sentenza n. 11320 del 21/07/2003 (Rv. 565301 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI | Giudizio per la risoluzione di un contratto di locazione proposto dinanzi al tribunale - Necessità di accertare l'entità del canone - Accertamento incidentale del tribunale - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI
Qualora nel giudizio per la risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore, proposto dal locatore davanti al tribunale competente per valore, vi sia necessità di accertare l'entità del canone dovuto ma nessuna delle parti richieda su tale punto un accertamento da far valere con efficacia autonoma di giudicato, la relativa questione non costituisce oggetto di una causa pregiudiziale che, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ., debba essere rimessa al giudice funzionalmente competente ex art. 45 della legge 27.7.1978, n. 392, e di essa può conoscere il tribunale adito, incidenter tantum, al solo fine della decisione sulla domanda di risoluzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)