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Sez. 3, Sentenza n. 9523 del 21/12/1987 (Rv. 456599 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - GIUDIZIO PER LA RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE, PROPOSTO DAL LOCATORE DAVANTI AL TRIBUNALE COMPETENTE "RATIONE VALORIS" - NECESSITÀ DI ACCERTARE L'ENTITÀ DEL CANONE - ACCERTAMENTO INCIDENTALE DEL TRIBUNALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456599-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - GIUDIZIO PER LA RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE, PROPOSTO DAL LOCATORE DAVANTI AL TRIBUNALE COMPETENTE "RATIONE VALORIS" - NECESSITÀ DI ACCERTARE L'ENTITÀ DEL CANONE - ACCERTAMENTO INCIDENTALE DEL TRIBUNALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*

Ove nel giudizio per la risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore, proposto dal locatore davanti al tribunale competente ratione valoris, vi sia necessità di accertare l'entità del canone dovuto ma nessuna delle parti richieda su tale punto un accertamento da far valere con efficacia autonoma di giudicato, la relativa questione non viene a formare oggetto di una causa pregiudiziale che, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ., debba essere rimessa al pretore, funzionalmente competente ex art. 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e di essa può conoscere l'adito tribunale, incidenter tantum, al solo fine della decisione sulla domanda di risoluzione. (Conf 1219/84, mass n 433364).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)