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Sez. 1, Sentenza n. 850 del 25/03/1971 (Rv. 350711 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONÌ EFFETTI - DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFICACIA - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI INCOSTITUZIONALITA DEL CRITERIO DELL'ETTARÒ CULTURA RELATIVAMENTE ALL'IMPIEGO DI MANO D'OPERA AI FINI DEI CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI.*
Stato
decisa il 1971-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350711-01

CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONÌ EFFETTI - DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFICACIA - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI INCOSTITUZIONALITA DEL CRITERIO DELL'ETTARÒ CULTURA RELATIVAMENTE ALL'IMPIEGO DI MANO D'OPERA AI FINI DEI CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI.*

La norma dichiarata incostituzionale deve essere disapplicata d'ufficio, dal giorno successivo alla pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale, rispetto a tutti i rapporti non esauriti e per i quali penda controversia giudiziale. (nella specie, trattavasi della dichiarazione di illegittimita costituzionale, con sentenza n 65 del 26 giugno 1967 della Corte costituzionale, delle norme relative al criterio ettarò coltura nell'accertamento dell'impiego di mano d'opera ai fini dei contributi agricoli unificati, dichiarazione intervenuta dopo il pagamento dei contributi e l'esaurimento dei rimedi amministrativi, ma quando il rapporto contributivo non poteva considerarsi esaurito, dovendo su di esso pronunciarsi il giudice ordinario, tempestivamente adito dall'interessato). (V 540'70, mass n 345604' 2275'69, mass n 341662).*

Riferimenti normativi: Legge 24/09/1940 num. 1949 art. 5 CORTE COST., Legge 24/09/1940 num. 1949 art. 4 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 28/11/1938 num. 2138 art. 1 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)