Sez. 2, Sentenza n. 2275 del 25/06/1969 (Rv. 341662 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONI EFFETTI - DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFICACIA RISPETTO AI RAPPORTI IN CORSO - LIMITI - FATTISPECIE.*
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONI EFFETTI - DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFICACIA RISPETTO AI RAPPORTI IN CORSO - LIMITI - FATTISPECIE.*
La norma dichiarata incostituzionale deve essere disapplicata, anche d'ufficio, dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Corte costituzionale rispetto a tutti i rapporti per i quali penda controversia giudiziale, inclusi quelli precostituiti, salvo che rispetto ad essi si siano determinate situazioni giuridiche ormai esaurite, ossia consolidate ed intangibili, e come tali suscettibili di essere rimosse o diversamente regolate attraverso una statuizione che prescinda dalla norma dichiarata incostituzionale, il che puo verificarsi per la preclusione nascente dal giudicato, o per effetto di Atti amministrativi non piu impugnabili per decorrenza di termini di prescrizione o di decadenza, o in dipendenza di Atti negoziali o di altri fatti ed Atti che siano rilevanti sul piano sostanziale o processuale, nonostante la inefficacia di quella norma. (il principio e stato affermato in riferimento alla dichiarazione di illegittimita costituzionale, fatta dalla Corte costituzionale con sentenza n.106 del 1962, della legge 1 ottobre 1960 n.1027, in base alla quale con DPR 2 gennaio 1962, n. 1061, era stata conferita efficacia erga omnes al contratto collettivo 30 marzo 1960 per i dipendenti da imprese esercenti la pulizia di pavimenti, ecc.). (V.582-69, massima n.338771 578-69, massima n.338764 3244-68, massima n.336203 910-68, massima n.332250 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 01/10/1960 num. 1027 art. 1 CORTE COST., Legge 02/01/1962 num. 1061
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)