Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14318 del 25/05/2021 (Rv. 661575 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Registro – Atto notarile di rettifica catastale – Natura intrinseca ex art. 20 d.P.R. 131 del 1986 – Efficacia ricognitiva – Sussistenza – Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
In tema di registro, l'atto notarile di rettifica ex art. 59 bis, legge n. 89 del 1913, allorché si limiti a correggere errori o omissioni sui dati catastali di un atto precedente (nella specie, atto notarile di compravendita di fabbricato rurale di epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 9, d.l. n. 557 del 1993, conv., con modif., in l. n. 133 del 1994), ha sempre efficacia ricognitiva e non traslativa, sicché, dovendo valutarsi, ai sensi dell'art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto, esso è soggetto ad imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Legge 19/02/1913 num. 89 art. 59 bis, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 110 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)