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Sez. 5 - , Sentenza n. 9065 del 01/04/2021 (Rv. 661164 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Atti negoziali - Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla l. n. 205 del 2017 - Portata - Conseguenze.
Stato
decisa il 2021-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661164-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017, cui, ai sensi dell'art. 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, va riconosciuta efficacia retroattiva (norme ritenute esenti da profili di illegittimità dalla Corte costituzionale, rispettivamente, con sentenze n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021), deve essere inteso nel senso che l'Amministrazione finanziaria nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 1084 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)