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Sez. 3, Sentenza n. 120 del 21/01/1971 (Rv. 349481 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE DEL CONCILIATORE - SENTENZE RESE INAPPELLABILMENTE SECONDO EQUITA - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST - LIMITI - DEDUCIBILITA DI ERRORES IN PROCEDENDO.*
Stato
decisa il 1971-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349481-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE DEL CONCILIATORE - SENTENZE RESE INAPPELLABILMENTE SECONDO EQUITA - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST - LIMITI - DEDUCIBILITA DI ERRORES IN PROCEDENDO.*

Le decisioni rese dal conciliatore inappellabilmente a norma dello art 2 della legge 25 luglio 1966 n 571, possono essere impugnate per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione, ma trattandosi di decisioni pronunciate secondo equita, le censure possono riguardare soltanto errori in procedendo, e non violazione o falsa applicazione di norme di diritto. (Conf 2558'69 mass 342143).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 25/07/1966 num. 571 art. 2, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)