Sez. 1, Sentenza n. 4849 del 14/11/1989 (Rv. 464220 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - SENTENZE - CONCILIATORE - APPLICAZIONE DIRETTA ED ESCLUSIVA DI NORME DI DIRITTO - RICORSO PER CASSAZIONE - VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - DEDUCIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - SENTENZE - CONCILIATORE - APPLICAZIONE DIRETTA ED ESCLUSIVA DI NORME DI DIRITTO - RICORSO PER CASSAZIONE - VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - DEDUCIBILITÀ.*
La pronuncia secondo equità, che il conciliatore emana ai sensi art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984, n. 399, consente a detto giudice di discostarsi, nel decidere il merito della causa, dall'osservanza delle norme di diritto, purché si mantenga nell'ambito dei "principi regolatori della materia", il rispetto dei quali è verificabile attraverso il ricorso per Cassazione. Tuttavia, quando il conciliatore decide il merito facendo applicazione diretta ed esclusiva delle norme di diritto e senza compiere alcun apprezzamento di fatto, il ricorso per Cassazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. può dedurre la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto applicate dalla sentenza del conciliatore, anche se le norme stesse non costituiscono "principi regolatori della materia". (V 2383/89, mass n 462729; (V 1742/89, mass n 462461; (V 310/83, mass n 427470; (V 1039/81, mass n 411585; (V 120/71, mass n 349481).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)