Sez. 3, Sentenza n. 11108 del 28/05/2015 (Rv. 635439 - 01)
ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - POTERI DI RAPPRESENTANZA | Azione di accertamento negativo dell'esistenza di un contratto di assicurazione - Rappresentanza sostanziale e processuale dell'agente ex art. 1903, secondo comma, cod. civ. - Esclusione - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - POTERI DI RAPPRESENTANZA
In tema di assicurazione, ed alla stregua di quanto disposto dall'art. 1903, secondo comma, cod. civ., l'agente con rappresentanza non può promuovere, di sua iniziativa, la domanda di accertamento negativo dell'esistenza del contratto, sicchè qualunque sentenza pronunciata tra lo stesso e l'assicurato è inopponibile all'assicuratore e, in caso di accoglimento della suddetta domanda, l'assicurato non ha titolo esecutivo per chiedere la restituzione del premio all'assicuratore medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1903 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)