Sez. 3, Sentenza n. 469 del 15/01/2003 (Rv. 559701 - 01)
ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - POTERI DI RAPPRESENTANZA | Legittimazione ad agire per l'adempimento dei contratti - Sussistenza - Condizioni - Agente di imprese diverse e collegate - Esercizio dell'azione in nome e per conto di una società, avendo concluso il contratto in nome dell'altra - Legittimazione - Esclusione.
ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - POTERI DI RAPPRESENTANZA
In tema di rappresentanza processuale dell'agente di assicurazione, si deve distinguere a seconda che vi sia o meno conferimento di poteri rappresentativi, nel senso che, se il conferimento vi è, la rappresentanza deriva dal relativo atto e, a norma degli artt. 1744, 1752, 1753 cod. civ., può estendersi alla riscossione dei premi a prescindere dalla circostanza se l'agente è a gestione libera o legato all'impresa assicuratrice da un rapporto di subordinazione, mentre, se il conferimento non vi è, la rappresentanza deriva dall'art. 1903 cod. civ. ed è limitata alle sole obbligazioni che dipendono dal contratto di assicurazione stipulato dall'agente. Ciò premesso, qualora un medesimo soggetto sia agente di due diverse imprese assicuratrici appartenenti ad un medesimo gruppo, l'agente in ogni caso non ha la legittimazione processuale ad agire per il pagamento dei ratei di premio relativi alla polizza stipulata con una società, qualificandosi come agente e rappresentante processuale dell'altra società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1903, Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Civ. art. 1753 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)