Sez. L, Sentenza n. 5328 del 16/06/1987 (Rv. 453911 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA SINDACALE - PROMOZIONE - CRITERI - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE NEI SINDACATI - INESISTENZA - PROCEDURA EX ART. 28 LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 - INAPPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA SINDACALE - PROMOZIONE - CRITERI - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE NEI SINDACATI - INESISTENZA - PROCEDURA EX ART. 28 LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 - INAPPLICABILITÀ.*
All'interesse dei Sindacati a conoscere i criteri particolari preventivamente stabiliti dal datore di lavoro per la concreta applicazione delle clausole di un contratto collettivo concernenti le promozioni di determinate categorie di dipendenti non corrisponde, in Mancanza di una previsione in tal senso ad opera della legge o della disciplina contrattuale, un Obbligo di comunicazione del datore di lavoro stesso, la cui inosservanza sia sanzionabile ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 (salva, peraltro, la possibilità dei Sindacati di perseguire il soddisfacimento di detto interesse con il ricorso ad ogni legittimo mezzo di pressione o di autotutela sindacale).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)