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Sez. L, Sentenza n. 4063 del 11/10/1989 (Rv. 463836 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - CONDOTTA OMISSIVA DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - LIMITI - RIFIUTO DI FORNIRE AD UN SINDACATO ESTERNO ALL'AZIENDA INFORMAZIONI CIRCA I LUOGHI DI LAVORO DEI DIPENDENTI - COMPORTAMENTO ANTISINDACALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RIFLESSI SUL DIRITTO DEL SINDACATO DI RICEVERE MEDIANTE RITENUTA I CONTRIBUTI DEI LAVORATORI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463836-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - CONDOTTA OMISSIVA DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - LIMITI - RIFIUTO DI FORNIRE AD UN SINDACATO ESTERNO ALL'AZIENDA INFORMAZIONI CIRCA I LUOGHI DI LAVORO DEI DIPENDENTI - COMPORTAMENTO ANTISINDACALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RIFLESSI SUL DIRITTO DEL SINDACATO DI RICEVERE MEDIANTE RITENUTA I CONTRIBUTI DEI LAVORATORI - INSUSSISTENZA.*

Una condotta omissiva del datore di lavoro, ancorché risulti pregiudizievole alla libertà o all'attività sindacale, non può essere considerata antisindacale, e suscettibile di repressione ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, ove non integri contestualmente violazione di uno specifico Obbligo di contenuto positivo imposto allo stesso datore di lavoro da Disposizioni legislative o contrattuali. Pertanto, in Mancanza di un Obbligo siffatto, non costituisce comportamento antisindacale, ai sensi della norma predetta, il rifiuto del datore di lavoro di fornire ad un Sindacato esterno all'azienda, esercente servizi di pulizia presso terzi, informazioni circa i luoghi di lavoro dei dipendenti, tenuto altresì conto della Mancanza di strumentalità di tale conoscenza ai fini dell'Esercizio di diritto del Sindacato, ai sensi del secondo comma dell'art. 26 della citata legge n. 300, di percepire, mediante ritenuta sul salario, i contributi che i lavoratori intendono versare. (V 5328/87, mass n 453911; (V 1598/87, mass n 451013; (V 612/87, mass n 450336).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)