diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 16092 del 14/07/2006 (Rv. 592734 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minore - Illecita sottrazione internazionale - Rimedi ripristinatori - Convenzione di L'Aja 25 ottobre 1980 - Residenza abituale - Accertamento - Spettanza al giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592734-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

In tema di sottrazione internazionale del minore da parte del genitore non affidatario, l'accertamento della "residenza abituale" del minore, ai fini dell'applicazione del procedimento monitorio di cui alla Convenzione di L'Aja, ratificata con la legge n. 64 del 1994, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato. (Nella specie, la S.C., ha confermato la decisione di merito che aveva valorizzato, ai fini di tale accertamento, il pur breve periodo di tempo trascorso dalla minore in Polonia, in considerazione del carattere di stabilità che la madre della stessa aveva inteso dare alla propria residenza in quel Paese, ove aveva intrapreso un'attività lavorativa ed aveva creato un nuovo legame affettivo con un cittadino polacco, dal quale aveva anche avuto una figlia).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 144 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)