Sez. 1, Sentenza n. 19544 del 19/12/2003 (Rv. 569096 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minore - Illecita sottrazione internazionale - Rimedi ripristinatori - Convenzione de l'Aja 25 ottobre 1980 - Residenza abituale - Nozione - Accertamento della situazione di fatto - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
In tema di sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori, il procedimento monitorio previsto dalla Convenzione de L'Aja, ratificata con la legge n. 64 del 1994, per il ritorno del minorenne presso l'affidatario al quale è stato sottratto, la nozione di "residenza abituale" posta dalla succitata Convenzione non coincide con quella di "domicilio" (art. 43, primo comma, c.c.), né con quella, di carattere formale, di residenza scelta d'accordo tra i coniugi (art. 144, c.c.), in quanto corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione, il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 144 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)