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Sez. 3, Sentenza n. 3149 del 12/04/1990 (Rv. 466662 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - OPPOSIZIONE DI TERZO ALL'ESECUZIONE - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE DEL PRETORE ADITO E RIMESSIONE AL CONCILIATORE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA RICHIESTO D'UFFICIO DAL CONCILIATORE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466662-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - OPPOSIZIONE DI TERZO ALL'ESECUZIONE - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE DEL PRETORE ADITO E RIMESSIONE AL CONCILIATORE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA RICHIESTO D'UFFICIO DAL CONCILIATORE - INAMMISSIBILITÀ.*

Poiché con riguardo alle opposizioni di terzo all'esecuzione non si configura alcuna Competenza per materia o funzionale, determinandosi il giudice cui spetta decidere in base alle ordinarie regole del valore (e del territorio), ove per una siffatta opposizione il pretore adito abbia, in ragione del valore dei beni staggiti, declinato la Competenza a favore del conciliatore, da parte di questo è inammissibile la richiesta di regolamento d'ufficio della Competenza, senza che possa rilevare la circostanza che il giudice conciliatore decida le cause di sua Competenza secondo equità (art. 113 cpv. Cod. proc. civ.) non derivandone una Competenza di natura funzionale, bensì un modo di essere dell'attività decisionale. (V 4932/88, mass n 459753).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)