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Sez. 3, Sentenza n. 4932 del 11/08/1988 (Rv. 459753 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE E DECRETO INGIUNTIVO EMESSO PER IL PAGAMENTO DI QUOTA DI SPESE DI MANUTENZIONE DI EDIFICIO IN CONDOMINIO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE DEL CONCILIATORE ADITO E RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRETORE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA RICHIESTO D'UFFICIO DAL PRETORE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459753-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE E DECRETO INGIUNTIVO EMESSO PER IL PAGAMENTO DI QUOTA DI SPESE DI MANUTENZIONE DI EDIFICIO IN CONDOMINIO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE DEL CONCILIATORE ADITO E RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRETORE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA RICHIESTO D'UFFICIO DAL PRETORE - INAMMISSIBILITÀ.*

Qualora il conciliatore abbia dichiarato, in Sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di quota di spese di manutenzione di edificio in condominio, la propria incompetenza per valore, il pretore al quale la causa è stata rimessa, non può richiedere d'ufficio il regolamento di Competenza - che se proposto va quindi dichiarato inammissibile - perché il provvedimento non integra una pronuncia declinatoria della Competenza funzionale attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. con riguardo soltanto all'accertamento delle condizioni per l'Azione d'ingiunzione, ancorché manchi una espressa dichiarazione di nullità del decreto opposto (da ritenersi implicita conseguenza della dichiarazione d'incompetenza a conoscere della causa di merito), né - trattandosi di domanda di pagamento di somme di denaro, non rientrante nella Competenza per materia stabilita dall'art. 7, comma secondo, cod. proc. civ. (sub art. 1 legge 30 luglio 1984 n. 399) per le cause vertenti su modalità di uso dei servizi condominiali - una pronuncia implicita declinatoria di tale Competenza per materia, e dovendo escludersi altresì che possa rilevare, ai fini di qualificare come funzionale ed inderogabile la sua Competenza, il potere attribuito allo stesso conciliatore di decidere le cause secondo equità osservando i principi regolatori della materia (art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 3 della cit. Legge n. 399 del 1984).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 1 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)