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Sez. L, Sentenza n. 11866 del 02/11/1992 (Rv. 479272 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere | Meccanismo di adeguamento del valore monetario - Mancata previsione nell'art. 13 D.L. n. 30 del 1974 - Illegittimità costituzionale - Effetti sui rapporti non ancora esauriti - Portata - Rivalutazione giudiziale dell'indennità - Ammissibilità - Criterio.
Stato
decisa il 1992-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479272-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere

La sentenza n. 497 del 1988 - con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13 D.L. 2 marzo n. 30, conv. in legge 16 aprile 1974 n. 114, per la parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario dell'indennità di disoccupazione ivi indicato - esplica i propri effetti sui rapporti, tra assicurato ed I.N.P.S., non ancora esauriti nel giorno della sua pubblicazione, tale dovendosi ritenere quello in cui l'assicurato abbia percepito l'indennità in un periodo di disoccupazione anteriore al detto giorno e nella misura allora dovuta, senza essere incorso in alcuna decadenza, o senza che il diritto si sia estinto per prescrizione o che sulla misura dell'indennità si sia formata la cosa giudicata. Pertanto il giudice, adito per la rivalutazione di detta indennità, dovrà procedervi, attenendosi per analogia al criterio di calcolo di cui all'art. 150 disp. att. cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 13 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)