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Sez. L, Sentenza n. 145 del 05/01/1995 (Rv. 489556 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Adeguamento ex sentenza costituzionale n. 497 del 1988 - Criteri - Disciplina ex artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. atti stesso cod. - Operatività.
Stato
decisa il 1995-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489556-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

la declaratoria da parte della Corte costituzionale (sentenza 27 aprile 1988 n. 497) della illegittimità costituzionale dell'art. 13 del D.L. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974 n. 114, ha fatto venir meno, con l'effetto retroattivo proprio delle decisioni di accoglimento - che trova un limite solo nei confronti dei rapporti giuridici già esauriti nel giorno della pubblicazione della sentenza, e cioè quelli in relazione ai quali si sia verificato un fatto che li renda intangibili, come la formazione del giudicato, ovvero la prescrizione o la decadenza ritualmente rilevati -, l'operatività della norma, implicita nel detto art. 13, che vietava l'adeguamento dell'indennità di disoccupazione rispetto al valore monetario ivi indicato (lire 800); pertanto, attesa la natura e la funzione di tale indennità - prestazione previdenziale sostitutiva della retribuzione - si impone al giudice di merito di procedere all'adeguamento di essa alle esigenze di vita del lavoratore (artt. 36, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione) ricorrendo a tal fine, in mancanza di specifici interventi del legislatore ed in attesa di essi, al meccanismo della rivalutazione monetaria positivamente disciplinato dagli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. dello stesso codice, in base ai quali sia i crediti di lavoro, sia i crediti previdenziali (a seguito della sentenza della Corte costituzionale 12 aprile 1991 n. 156) sono necessariamente indicizzati in rapporto all'aumento del costo della vita.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)