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Sez. 2 - , Sentenza n. 18489 del 04/09/2020 (Rv. 659120 - 02)

TRANSAZIONE - FORMA | - Forma scritta richiesta "ad probationem" - Conseguenze - Mancata sottoscrizione di una delle parti - Sostituzione con idonea manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta - Ammissibilità - Fondamento - Comportamento concludente - Idoneità - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659120-02

TRANSAZIONE - FORMA

Nei contratti come la transazione, per i quali la forma scritta è richiesta soltanto "ad probationem", poiché la legge non prescrive la contestuale sottoscrizione delle parti contraenti, l'eventuale mancanza di sottoscrizione di una di esse può essere sostituita dall'inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta, in particolare mediante la produzione della stessa in giudizio o l'intervenuta accettazione della medesima fatta allo scopo di avvalersi dei suoi effetti negoziali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)