diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 22778 del 06/07/2026 (Rv. 679544-01)

TRANSAZIONE - FORMA | Transazione relativa a rapporti obbligatori - Mandato a transigere e ratifica - Prova presuntiva e per fatti concludenti - Ammissibilità - Contenuto - Fattispecie. TRANSAZIONE - PROVA - In genere.
Stato
decisa il 2026-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679544-01

TRANSAZIONE - FORMA

L'esistenza del mandato a transigere e della ratifica della transazione avente ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori, per la quale la forma scritta è richiesta solo ad probationem, può essere desunta da elementi presuntivi e, per quanto riguarda la ratifica anche da comportamenti concludenti che manifestino in modo inequivoco la volontà del dominus negotii di approvare e fare proprio il negozio concluso dal rappresentante senza poteri, a tal fine potendo assumere rilievo anche la dichiarazione della parte di essere tenuta all'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla ratifica, o di avevi già adempiuto, poiché l'assunto dell'avvenuto pagamento implica, di regola, il riconoscimento dell'esistenza del debito, salvo che emerga in modo chiaro ed inequivocabile il contrario. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il rimborso di quanto versato da uno di due fratelli, in favore di un creditore del padre, in virtù di una scrittura privata sottoscritta anche in nome e per conto dell'altro fratello, senza verificare se la dichiarazione, resa da quest'ultimo in un precedente giudizio, di avere già rimborsato la propria quota dell'obbligazione potesse valere come riconoscimento del suo debito e, quindi, come ratifica tacita della transazione stipulata anche in suo nome).

Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1967, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)