Sez. 1, Sentenza n. 183 del 12/12/1996 Ud. (dep. 11/01/1997) Rv. 206605 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - DISCUSSIONE | Richiesta di interruzione della discussione per acquisire nuove prove - Obbligo del giudice di provvedere in tal senso- Condizioni - Indicazione - Provvedimento del giudice - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Fattispecie: giudizio relativo ad omicidio volontario plurimo.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - DISCUSSIONE
In tema di assunzione della prova in sede di gravame, il giudice di appello - il quale già prima della fase finale del grado ha il potere-dovere (ex art.603 cod. proc. pen.) di valutare l'assoluta necessità di assumere prove nuove - è tenuto, ai sensi dell'art. 602 comma quarto cod. proc. pen., norma di chiusura definitiva del sistema probatorio, ad interrompere la discussione se la nuova prova, per la sua conferenza e decisività, attraverso il mezzo di ricerca teso ad introdurla, si presenti apprezzabile per il suo valore dimostrativo "determinante", a sostegno di un'ipotesi ricostruttiva completa dei fatti, il maggior grado possibile vicina alla verità reale in vista del giudizio finale di merito. L'interesse preminente dello Stato di punire il colpevole e di assolvere l'innocente impone che la condanna o l'assoluzione non conseguano a carenze probatorie colmabili: per cui il diritto alla prova per un "novum" connotato dalla decisività riemerge, pure nel giudizio di appello e finanche nel corso della discussione, tanto ai fini di una giusta assoluzione, quanto al fine di ottenere una giusta pronuncia di condanna. Del suo potere discrezionale di valutare l'esistenza, l'utilità e la decisività della nuova prova - questione di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito - anche il giudice di appello deve dare congrua ragione in vista dell'assoluta necessità di interrompere la discussione per acquisirla. (Nella fattispecie - relativa ad una serie di omicidi e reati connessi, in relazione ai quali l'imputato era stato condannato in primo grado all'ergastolo - la Corte di Assise di Appello, in riforma di tale decisione, aveva mandato assolto l'imputato dopo aver ritenuto di non accogliere, in particolare, la richiesta avanzata dal P.G. in sede di discussione, di interromperla per acquisire una prova sopravvenuta: più specificamente il P.G. - informato dell'arresto di una persona a seguito di ordinanza custodiale eseguita il giorno precedente, in relazione ad uno degli episodi (un duplice omicidio) oggetto di quel processo, commesso in concorso con il soggetto imputato nel detto processo - aveva chiesto acquisirsi copia del provvedimento cautelare dal quale emergeva l'esistenza di testimonianze dirette sull'episodio criminoso, ed aveva sollecitato nel contempo l'assunzione delle stesse quali prove sopravvenute alla sentenza di primo grado ed assolutamente necessarie per la ricerca della verità. La Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Assise di Appello, avendo tale giudice omesso di prendere nella debita considerazione, per eventualmente ammetterla, la nuova prova così come prospettata dal P.G. nel corso della discussione, ed avendo conseguentemente omesso di motivare congruamente sulla concludenza e decisività della relativa assunzione, anche alla luce della esclusiva indiziarietà del materiale probatorio fino a quel momento acquisito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 6, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 523 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 602 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)