Sez. 2, Sentenza n. 46814 del 01/12/2005 Ud. (dep. 21/12/2005) Rv. 232776 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - DISCUSSIONE | Richieste istruttorie - Interruzione per la decisione - Rinnovazione della discussione - Necessità - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - DISCUSSIONE
L'interruzione della discussione del dibattimento di appello per la proposizione di istanze istruttorie da parte del difensore dell'imputato e per la conseguente necessità di una decisione in merito, anche negativa, implica la doverosa rinnovazione "ab initio" della discussione, perché le parti formulano le conclusioni solo dopo l'esaurimento della prova, sicché, ove la discussione sia semplicemente ripresa, si determina la nullità della fase della discussione ex art 178 cod. proc. pen., che si estende alla sentenza impugnata. (La Corte ha precisato che la rilevazione della nullità della sentenza comporta la rinnovazione dell'intero processo di appello dovendosi assicurare, in ragione del principio di immutabilità, che il giudice della deliberazione sia lo stesso del dibattimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 524, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)