Sez. L, Sentenza n. 6290 del 22/06/1990 (Rv. 467914 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - SOGGETTI - LAVORATORI (AUTONOMI E DIPENDENTI) - MEDICO SPECIALISTA CON ATTIVITÀ CONTINUATIVA PRESSO AMBULATORI DELLE USL - TASSA SULLA SALUTE - MISURA EX ART. 31 DELLA LEGGE N. 41 DEL 1986 - INDIVIDUAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - SOGGETTI - LAVORATORI (AUTONOMI E DIPENDENTI) - MEDICO SPECIALISTA CON ATTIVITÀ CONTINUATIVA PRESSO AMBULATORI DELLE USL - TASSA SULLA SALUTE - MISURA EX ART. 31 DELLA LEGGE N. 41 DEL 1986 - INDIVIDUAZIONE.*
Con riguardo al compenso per lavoro di medico specialista, che svolga attività professionale con carattere continuativo presso ambulatori delle U.S.l., la natura autonoma del relativo rapporto di lavoro, ancorché con carattere parasubordinato a norma dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., comporta l'applicazione dell'obbligazione contributiva prevista dall'art. 31 della legge n. 41 del 1986 (cosiddetta tassa sulla salute) nella misura del 7.5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF gravante sui liberi professionisti ai sensi dell'ottavo comma di tale norma, e non già nella minore misura prevista dal primo comma per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati). (V 1233/90, mass n 465414; (V 3785/83, mass n 428699).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Legge 28/02/1986 num. 41 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)