Sez. U, Sentenza n. 3785 del 03/06/1983 (Rv. 428699 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI GESTORI DELL'ASSICURAZIONE ED ASSISTENZA CONTRO LE MALATTIE - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO - LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - MANCANZA DEL REQUISITO DELLA SUBORDINAZIONE - LAVORO AUTONOMO - SUSSISTENZA - GIURISDIZIONE - DEL GIUDICE ORDINARIO - FATTISPECIE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI GESTORI DELL'ASSICURAZIONE ED ASSISTENZA CONTRO LE MALATTIE - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO - LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - MANCANZA DEL REQUISITO DELLA SUBORDINAZIONE - LAVORO AUTONOMO - SUSSISTENZA - GIURISDIZIONE - DEL GIUDICE ORDINARIO - FATTISPECIE.*
Il rapporto fra il medico specialista e l'istituto di previdenza ed assistenza, il quale, pur comportando attività ambulatoriale con carattere continuativo e con dettagliata regolamentazione circa le modalità e gli orari, in relazione alle esigenze di organizzazione e funzionalità del pubblico servizio, manchi del requisito della subordinazione, cioè dello assoggettamento gerarchico del sanitario al potere direttivo dello istituto medesimo, integra una prestazione professionale di tipo continuativo e coordinato. Ne consegue che le controversie inerenti a detto rapporto sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, e sono regolate, a norma dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., dal rito delle cause di lavoro. (Conf 1152/82, mass n 419034; (Conf 3498/81, mass n 414097).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)