Sez. 1, Sentenza n. 2161 del 29/07/1964 (Rv. 303183 - 01)
ARBITRATO - EQUITA - ARBITRATO DI EQUITA - NORME COGENTI DI ORDINE PUBBLICO - OSSERVANZA - NECESSITA.*
ARBITRATO - EQUITA - ARBITRATO DI EQUITA - NORME COGENTI DI ORDINE PUBBLICO - OSSERVANZA - NECESSITA.*
Negli arbitrati di equita, gli arbitri, se pure debbono giudicare in conformita di questa e non dello stretto diritto, nondimeno debbono osservare le norme cogenti di ordine pubblico, cioe quelle norme cogenti, dettate in vista di interessi generali, non derogabili dalla volonta delle parti e non suscettibili, come tali, di formare oggetto di compromesso. (Conf. 2929-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 821 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)