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Sez. 1, Sentenza n. 2161 del 29/07/1964 (Rv. 303183 - 01)

ARBITRATO - EQUITA - ARBITRATO DI EQUITA - NORME COGENTI DI ORDINE PUBBLICO - OSSERVANZA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1964-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303183-01

ARBITRATO - EQUITA - ARBITRATO DI EQUITA - NORME COGENTI DI ORDINE PUBBLICO - OSSERVANZA - NECESSITA.*

Negli arbitrati di equita, gli arbitri, se pure debbono giudicare in conformita di questa e non dello stretto diritto, nondimeno debbono osservare le norme cogenti di ordine pubblico, cioe quelle norme cogenti, dettate in vista di interessi generali, non derogabili dalla volonta delle parti e non suscettibili, come tali, di formare oggetto di compromesso. (Conf. 2929-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 821 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)