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Sez. 1, Sentenza n. 5637 del 08/11/1984 (Rv. 437309 - 01)

ARBITRATO - EQUITÀ (ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI) - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ - PRONUNCIA DEGLI ARBITRI SECONDO EQUITÀ - CONSEGUENZE AI FINI DELL'IMPUGNAZIONE DEL LODO - IMPUGNAZIONE PER ERRORES IN INDICANDO - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE PER VIZI IN PROCEDENDO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437309-01

ARBITRATO - EQUITÀ (ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI) - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ - PRONUNCIA DEGLI ARBITRI SECONDO EQUITÀ - CONSEGUENZE AI FINI DELL'IMPUGNAZIONE DEL LODO - IMPUGNAZIONE PER ERRORES IN INDICANDO - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE PER VIZI IN PROCEDENDO - AMMISSIBILITÀ.*

Quando gli arbitri sono stati autorizzati a pronunciare secondo equità, essi sono svincolati, nella formazione del loro giudizio ai fini della decisione della controversia, dalla rigorosa osservanza delle regole del diritto oggettivo, avendo facoltà di far ricorso a criteri, principi e valutazioni di prudenza e di opportunità, che risultino i più adatti e i più equi, secondo la loro coscienza, per la risoluzione del caso concreto, e ciò necessariamente importa, ai sensi dell'art. 829, comma secondo, ultima parte, cod. proc. civ., che sia preclusa l'impugnazione per nullità del lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale, o in generale per errores in iudicando. Il lodo, tuttavia, resta pur sempre impugnabile per i vizi in procedendo indicati nel primo comma dell'art. 829 cod. proc. civ., ed inoltre la pronuncia secondo equità non implica assoluta libertà ed arbitrio, anche gli arbitri di equità essendo tenuti in ogni caso ad osservare le norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate in vista di interessi generali, e come tali non derogabili dalla volontà delle parti né suscettibili di formare oggetto di compromesso. (V 1006/77, mass n 384632; (V 1479/76, mass n 380216; (V 383/67, mass n 326287; (V 2161/64, mass n 303183).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 822 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)