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Sez. 1, Sentenza n. 6104 del 17/11/1981 (Rv. 416900 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI - INOPPONIBILITÀ ALL'ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE ESPROPRIATO - SOPRAVVENIENZA DI PROROGHE LEGALI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416900-01

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI - INOPPONIBILITÀ ALL'ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE ESPROPRIATO - SOPRAVVENIENZA DI PROROGHE LEGALI - IRRILEVANZA.*

L'inopponibilità, all'acquirente dell'immobile espropriato, delle locazioni consentite da chi ha subito l'espropriazione, secondo la disciplina dettata dall'art. 2923 cod. civ., non può subire interferenze in conseguenza della sopravvenienza di proroghe legali dei contratti di locazione, essendo queste inidonee a rendere efficace un rapporto "ab origine" inoperante.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2923

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)