Sez. 3, Sentenza n. 1615 del 04/04/1989 (Rv. 462401 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI - OPPONIBILITÀ AL TERZO ACQUIRENTE EX ART. 2923, TERZO COMMA, COD. CIV. - LIMITI - LOCAZIONE CON CORRISPETTIVO INFERIORE DI UN TERZO AL GIUSTO PREZZO - CONFIGURABILITÀ - ABROGAZIONE DELLA PREDETTA NORMA AD OPERA DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 INTRODUTTIVA DELL'EQUO CANONE - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI - OPPONIBILITÀ AL TERZO ACQUIRENTE EX ART. 2923, TERZO COMMA, COD. CIV. - LIMITI - LOCAZIONE CON CORRISPETTIVO INFERIORE DI UN TERZO AL GIUSTO PREZZO - CONFIGURABILITÀ - ABROGAZIONE DELLA PREDETTA NORMA AD OPERA DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 INTRODUTTIVA DELL'EQUO CANONE - ESCLUSIONE.*
Il terzo comma dell'art. 2923 cod. civ. - il quale, nello stabilire un'eccezione al principio generale "emptio non tollit locatum" al fine di impedire la stipula di locazioni in frode al compratore di un immobile subastato, prevede che quest'ultimo non è tenuto a rispettare le locazioni consentite dallo espropriato di data certa anteriore al pignoramento "qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo od a quello risultante da precedenti locazioni" - non è stato abrogato neppure tacitamente dalla legge n. 392 del 1978 introduttiva dello equo canone, in base alla considerazione che l'aggiudicatario non subirebbe più alcun pregiudizio potendo comunque pretendere l'equo canone, in quanto detta legge non trova applicazione con riguardo alle locazioni degli immobili espropriati, ancorché la misura del canone "equo" possa costituire un parametro idoneo per valutare il "giusto" prezzo locativo dell'immobile. (V 2413/84, mass n 434444; (V 2462/82, mass n 420318; (V 6104/81, mass n 416900).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2923 com. 3, Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)